Il Conto Termico 3.0, introdotto nel 2025 con il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresenta uno degli strumenti più interessanti per chi desidera ridurre i consumi energetici e investire nelle energie rinnovabili.
Rispetto alle detrazioni fiscali, questa misura si distingue perché prevede contributi a fondo perduto, erogati direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Vediamo in maniera chiara e ordinata quali sono i soggetti che possono richiedere l’incentivo e quali tipologie di immobili rientrano tra quelli ammissibili.
Requisiti degli edifici: cosa è ammesso e cosa no
Prima ancora di parlare dei beneficiari, è utile soffermarsi sugli immobili che possono essere oggetto di intervento.
Non tutti gli edifici infatti rispettano i criteri stabiliti dal decreto.
Gli interventi sono ammessi solo se riguardano:
fabbricati esistenti, già iscritti al catasto;
edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale preinstallato e funzionante;
immobili di cui il richiedente abbia la piena disponibilità (proprietà, usufrutto, contratto di locazione, comodato d’uso).
Sono esclusi invece gli edifici in costruzione o non ancora accatastati.
Edifici residenziali
Gli incentivi riguardano case singole, villette, appartamenti in condominio, alloggi popolari, residenze rurali e unità abitative sociali.
Non rientrano invece abitazioni di lusso o immobili storici vincolati, a meno che non abbiano impianti idonei e certificazioni specifiche.
Edifici del terziario e produttivi
Possono beneficiare degli incentivi uffici, negozi, laboratori, hotel, strutture sportive, scuole, ospedali, biblioteche, musei e spazi culturali.
Sono ammissibili anche capannoni, attività artigianali e piccole industrie, purché rispettino i requisiti energetici richiesti.
Strutture agricole e forestali
Per le aziende agricole e forestali il meccanismo copre anche serre, stalle, fabbricati rurali e impianti termici utilizzati nei processi produttivi o collegati a reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
I beneficiari del Conto Termico 3.0
Il decreto individua diverse categorie di soggetti che possono accedere agli incentivi, con regole differenti a seconda della tipologia di intervento:
Pubbliche Amministrazioni
comuni, province e regioni;
scuole e università;
ospedali e strutture sanitarie;
enti pubblici proprietari di immobili a uso scolastico o assistenziale.
Un’attenzione particolare è riservata ai piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti, che possono ottenere il rimborso totale (100%) delle spese per determinati interventi.
Enti del Terzo Settore
Organizzazioni no profit, cooperative sociali, associazioni di volontariato e fondazioni possono accedere al meccanismo con modalità simili a quelle delle Pubbliche Amministrazioni.
Privati e condomini
proprietari di abitazioni singole;
inquilini che dispongono del consenso del proprietario;
condomini che eseguono lavori sulle parti comuni;
attività commerciali, ricettive o professionali.
Imprese
Sono ammesse tutte le imprese, dalle PMI alle grandi aziende.
Le imprese agricole e forestali hanno possibilità aggiuntive, come l’installazione di impianti per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali.
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Novità rilevante del 2025 è l’ingresso delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo tra i beneficiari, con la possibilità di richiedere incentivi per progetti condivisi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Interventi coperti dal Conto Termico 3.0
Le tipologie di intervento ammesse si dividono in due macro-aree:
Efficienza energetica
isolamento termico di pareti, solai e coperture;
sostituzione di infissi e finestre con modelli ad alte prestazioni;
installazione di sistemi di schermatura solare;
caldaie a condensazione;
trasformazione in edifici NZEB (a energia quasi zero);
illuminazione efficiente e sistemi di domotica per la gestione dei consumi.
Produzione di energia termica da rinnovabili
pompe di calore (anche geotermiche);
generatori a biomassa (stufe, caldaie, termocamini);
collettori solari termici, anche con solar cooling;
scaldacqua a pompa di calore;
sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione);
impianti a biomassa per serre e fabbricati rurali.
Percentuali di incentivo e spese rimborsabili
Il contributo varia in base all’intervento e al beneficiario:
fino al 40% per interventi di base (infissi, isolamento, caldaie a condensazione);
fino al 50% per isolamento termico nelle zone climatiche più fredde;
fino al 55% quando isolamento e sostituzione infissi sono combinati ad altri impianti;
fino al 65% per pompe di calore, biomassa, solare termico e sistemi ibridi;
fino al 100% per edifici pubblici in piccoli comuni, scuole e ospedali.
Sono rimborsabili non solo i costi degli impianti e della posa in opera, ma anche:
spese di progettazione e consulenza;
diagnosi energetiche e APE (Attestati di Prestazione Energetica);
sistemi di accumulo;
colonnine di ricarica per auto elettriche installate insieme a pompe di calore.
Perché conviene il Conto Termico 3.0
Il nuovo meccanismo ha due punti di forza principali:
Maggiore inclusività: più categorie di beneficiari e più tipologie di edifici ammissibili rispetto al passato.
Erogazioni rapide: i contributi vengono liquidati in rate annuali (da 2 a 5 anni) oppure in un’unica soluzione se inferiori a 5.000 euro.
Grazie a questi vantaggi, il Conto Termico 3.0 è destinato a diventare una delle leve principali per la transizione energetica del Paese.
Il Conto Termico 3.0 non è solo un incentivo tecnico, ma una vera opportunità economica e ambientale.
Privati, condomini, imprese, Pubbliche Amministrazioni ed enti no profit possono usufruirne per ridurre i costi energetici e migliorare il comfort degli edifici.
Con contributi che arrivano fino al 100% delle spese, il nuovo schema conferma il ruolo centrale del Conto Termico nella strategia italiana per l’efficienza e le rinnovabili.